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Come funziona l’inserimento lavorativo per le persone con disabilità?

Hanno diritto al collocamento mirato tutti i disabili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%.

Sono tenuti all’assunzione obbligatoria tutti i datori pubblici e privati che abbiano alle proprie dipendenze minimo 15 persone, secondo le modalità indicate dalla Legge 68/99 e il D.Lgs 469/97.

I datori di lavoro che devono adempiere all’obbligo di assunzione presentano richieste che vengono incrociate con le liste di dicoccupati depositate presso i Centri per l’impiego.

l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 , le modalità di svolgimento si prevedono che la persona con disabilità una volta raggiunta la maggiore età e il normale percorso scolastico se sostenuto, venga iscritta all’ufficio di collocamento presentando il documento di invalidità che attesta la percentuale di invalidità (Legge 12 marzo 1999, n. 68.) che attesta la capacità o meno che consente all’individuo di svolgere determinate mansioni lavorative ed essere indirizzato verso queste. Per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili la legge 68/99 prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare convenzioni con gli uffici competenti per la realizzazione di programmi mirati.

I passaggi prevedono la segnalazione ai servizi sociali, successivamente verrà inoltrata richiesta ai servizi di integrazione lavorativa i quali provvederanno dopo attenta valutazione alla stesura di un quadro generale del soggetto che andrà a giocare un ruolo fondamentale per la ricerca e il collocamento di in una posizione lavorativa. L’attuazione delle convenzioni avviene attraverso tirocini formativi, assunzioni a termine, ampliamento dei periodi di prova. I passaggi successivi prevedono un primo contatto con la realtà lavorativa interessata all’assunzione, successivamente se il candidato idoneo a ricoprire il ruolo scelto, verrà avviata la procedura di inserimento.

Durante la fase di monitoraggio vengono fatti dei colloqui con gli esponenti del servizio integrazione lavorativa, periodicamente verranno fatte attività di monitoraggio per comprendere il reale avanzamento dell’impiego e della produttività del soggetto.

Cristian Belluzzo

Concrete Onlus

C

Restiamo informati vuole essere una piccola rubrica informativa che ha come scopo quello di riportare notizie inerenti al mondo della disabilità a 360°, l’obiettivo principale è quello di rimanere al passo con i tempi e di tenersi aggiornati su tematiche attuali e non, che riguardano il mondo della disabilità.

Buona lettura

Legge 104 cambiamenti in vista

Per chi non lo sapesse la legge 104 (104/92) è quella legge che va ad agevolare le persone con disabilità particolarmente importanti e che serve a dare diverse agevolazioni al soggetto, che possono essere sanitarie mediche economiche e fiscali lavorative si tratta quindi della legge e normativa che regola i diritti delle persone che soffrono di handicap.

L’ultimo aggiornamento della Cassazione varato con l’ordinanza 20243/2020 afferma che è illegittimo il licenziamento del lavoratore disabile che non usa i permessi per visite mediche, in pratica affermano che non si può licenziare il lavoratore disabile per abuso dei permessi se il dipendente li sfrutta per motivi diversi da quelli inerenti alle cure mediche. Questo va a creare dei nuovi parametri che impediscono il licenziamento per determinate cause ma dispongono invece la reintegrazione del lavoratore disabile all’interno dell’attività. Infatti La Suprema Corte ha affermato questo:

I per i permessi ex art 33, comma 6, della legge numero 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.”

Che cosa si può aggiungere a quanto era già presente in precedenza facciamo una piccola lista riepilogativa per fare ordine:

  • Permessi giornalieri o mensili
  • Se possibile scegliere la sede di lavoro più vicina
  • Possibilità di non essere trasferito in altra sede di lavoro
  • Per un equilibrio psicofisico i permessi possono essere solo legati a visite mediche o altri interventi di cura, quindi i permessi sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap anche per una più agevole integrazione familiare e sociale.

Lo staff Concrete

Il lavoratore che assiste una persona disabile , ha il diritto di essere trasferito in una sede più vicina al domicilio della persona presso la quale presta assistenza.

La possibilità di poter scegliere di lavorare nella sede più vicina al familiare da assistere, non vale solo per l’inizio del rapporto lavorativo, ma anche durante lo svolgimento dello stesso, anche in seguito a trasferimento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore che aveva chiesto al proprio datore di lavoro di poter scegliere la sede lavorativa più vicina al comune presso il quale viveva la sorella che necessitava assistenza.

Il datore di lavoro aveva rifiutato e da qui è cominciato l’iter giuridico.

La prima sentenza era stata negativa, anche se il giudice aveva ordinato il trasferimento del lavoratore in una delle sedi disponibili vicino al comune dove abitava la sorella, ma la Corte d’Appello aveva dato ragione al lavoratore.

Decisione confermata dalla Cassazione.

La Corte ha sottolineato che il diritto di un “genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine, entro il terzo grado, handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

E’ applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento.

La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso”.

Inoltre, “circoscrivere l’agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, come preteso dalla società ricorrente, equivarrebbe a tagliare fuori dall’ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, in modo del tutto irrazionale e con compromissione dei beni fondamentali richiamati nelle pronunce della Corte Costituzionale”.

Articolo a cura del Dr. Lorenzo Edera – ASST Pavia

(Fonte Studio Cataldi – Quotidiano Giuridico)