ANDARE A SCUOLA È GRATIS!
Caro amico di Concrete Onlus,
Sapevi che le persone disabili non autosufficienti possono usufruire di trasporto gratuito scuola?
Nel 1971 la legge 118 recita quanto segue all’articolo 28:
(Provvedimenti per la frequenza scolastica).
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;[ecc…]
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (G.U. 17 giugno 1987, n. 25 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che “Sarà facilitata”, anziché disporre che “È assicurata” la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato abrogato dall’art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.
Studiare è luce; non studiare è oscurità. (Proverbio russo )
…e tutti hanno diritto a vivere la “luce” nella propria vita.
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