Chi assiste un famigliare disabile ha il diritto di trasferimento in una sede più vicina.
Il lavoratore che assiste una persona disabile , ha il diritto di essere trasferito in una sede più vicina al domicilio della persona presso la quale presta assistenza.
La possibilità di poter scegliere di lavorare nella sede più vicina al familiare da assistere, non vale solo per l’inizio del rapporto lavorativo, ma anche durante lo svolgimento dello stesso, anche in seguito a trasferimento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.
Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore che aveva chiesto al proprio datore di lavoro di poter scegliere la sede lavorativa più vicina al comune presso il quale viveva la sorella che necessitava assistenza.
Il datore di lavoro aveva rifiutato e da qui è cominciato l’iter giuridico.
La prima sentenza era stata negativa, anche se il giudice aveva ordinato il trasferimento del lavoratore in una delle sedi disponibili vicino al comune dove abitava la sorella, ma la Corte d’Appello aveva dato ragione al lavoratore.
Decisione confermata dalla Cassazione.
La Corte ha sottolineato che il diritto di un “genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine, entro il terzo grado, handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
E’ applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento.
La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso”.
Inoltre, “circoscrivere l’agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, come preteso dalla società ricorrente, equivarrebbe a tagliare fuori dall’ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, in modo del tutto irrazionale e con compromissione dei beni fondamentali richiamati nelle pronunce della Corte Costituzionale”.
Articolo a cura del Dr. Lorenzo Edera – ASST Pavia
(Fonte Studio Cataldi – Quotidiano Giuridico)
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